SPORTELLO POLIFUNZIONALE COMUNALE 
 MONTE SANT'ANGELO

 

 

INFORMATIVA PER L’UTENTE

 

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Si trova in “stato di disoccupazione” il soggetto che, privo di lavoro, si presenti presso i “servizi competenti” (servizi per l’impiego) nella cui giurisdizione si trovi il proprio domicilio per autocertificare l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Da parte dei servizi per l’impiego possono essere disposti tutti i controlli per verificare il reale stato di disoccupazione dichiarato servendosi dell’Ispettorato del Lavoro.

ALCUNE DEFINIZIONI

Si intendono per:

adolescenti”, i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;

“giovani”, i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione Europea;

“disoccupati di lunga durata” , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi  se giovani;

“inoccupati di lunga durata” , coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani;

“donne in reinserimento lavorativo”, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività.

 

PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si perde:

·       in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del Servizio per l’Impiego competente per confermare l’immediata disponibilità al lavoro. (Qualora la mancata presentazione dipenda da impedimenti oggettivi è ammesso un ritardo non superiore a 15 giorni. E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore ritardo solo in caso di ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data originariamente fissata per la presentazione.)

      Gli adolescenti e i giovani, perdono lo stato di disoccupazione anche quando non si presentano per il colloquio di orientamento disposto dal Servizio per l’Impiego. Sono ammessi i ritardi solo nei casi sopra descritti.

      Le donne in reinserimento lavorativo, inoltre, perdono lo stato di disoccupazione anche quando non aderiscono, senza giustificato motivo valutabile dal Servizio per l’ Impiego,  ad una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di  formazione e/o qualificazione professionale.

·       in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo  ai sensi della Legge 196/97, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a 8 mesi, ovvero a  4 mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalla Regione.

·       in caso di attività lavorativa salvo quanto di seguito specificato.

 

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si conserva a seguito  di  svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (€ 7.500 per lavoro dipendente e prestazioni ad esso assimilate, € 4.500,00 per lavoro autonomo. Tali importi sono rapportati ai giorni di lavoro nell’anno). Tale limite non si applica ai LLSSUU.

 

SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione, invece, si sospende in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a  8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani tale da procurare un reddito superiore alla soglia di Euro 7.500. Lo stato di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

 

GESTIONE DEI DATI

Le persone aventi l’età stabilita dalla legge (15 anni compiuti) per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi del Servizio per l’Impiego, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo di residenza. Detto elenco contiene tutti i dati del lavoratore secondo cui gli stessi vengono classificati in:

 

Occupati :           -Lavoratori in cerca di altra occupazione

Inoccupati:          -Persone in cerca di occupazione senza precedenti lavorativi - Persone con attività lavorativa o formativa in      

                             assenza di contratto di lavoro (Borse lavoro, PIP,Tirocini, LSU/LPU)

   Disoccupati:       -Persone in cerca di occupazione con precedenti lavorativi - Donne in reinserimento lavorativo - Persone con      

                                attività lavorativa che non sospende lo stato di disoccupazione (precari) - Persone con attività lavorativa o 

                                formativa in assenza di contratto di lavoro (Borse lavoro, PIP,Tirocini, LSU/LPU)

Altri:                   -Occupati (non in cerca di altra occupazione) - Cessati dall’impiego - Decaduti dallo stato di disoccupazione-

                 Provenienti dal flusso scolastico - Segnalati dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo - Segnalati      dalle    

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